Art. 198-bis Codice della Strada: violazioni reiterate

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ART. 198-BIS

Con l’introduzione dell’art. 198-bis C.d.S. il legislatore introduce una particolare regolamentazione nell’ipotesi di violazioni ripetute, in tempi diversi, eventualmente accertate da organi di polizia diversi, alle seguenti condizioni tra loro concorrenti ed indispensabili:

  1. Si deve trattare dello stesso tipo di violazione (articolo e comma);
  2. La procedura non è applicabile a tutti gli illeciti ma solamente a quelli riferiti a requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge;
  3. Non è inoltre applicabile ai casi in cui il pagamento in misura ridotta non è ammesso;
  4. Sono previste violazioni per requisiti tecnici agli articoli 50, 68, 71, 72, 74, 75, 79, 80 C.d.S.;
  5. Sono previste violazioni per requisiti amministrativi agli articoli 74, 75, 82, 84, 85, 86/3, 87, 88, 89, 90, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 112, 193, 213/8.

PROCEDURA ART. 198-bis NON APPLICABILE a verbali relativi a violazioni successive alla prima notificata.

PROCEDURA ART. 198-bis APPLICABILE se si ricevono altre notifiche differite con data infrazione precedente rispetto a quella in cui gli è stata notificata o contestata analoga infrazione del medesimo articolo e comma.

In sostanza NON è la data dell’infrazione che consente o meno l’applicabilità della procedura ex art. 198-bis, bensì il fatto che le violazioni in questione siano riferite a data/infrazione precedente rispetto alla prima contestazione o notificazione ricevuta, ma notificate dopo.

ATTENZIONE!

  • NON applicabile per violazioni diverse anche nel solo comma;
  • APPLICABILE per le violazioni notificate successivamente alla prima contestazione/notifica, purché riferite ai 90 giorni precedenti;
  • NON applicabile per le violazioni commesse successivamente alla prima contestazione/notifica;
  • Tenuto conto dell’importo triplo della sanzione per ottenere l’archiviazione delle altre, appare evidente la convenienza della procedura solo con un numero elevato di verbali notificati per le infrazioni riferite ai 90 gg precedenti.
  • L’unificazione degli illeciti opera fino alla notifica (o contestazione immediata) del primo verbale anche se non è il primo in ordine cronologico e si estende per tutte le violazioni della stessa norma commesse nei 90 giorni precedenti alla prima notificazione.
  • La prima notifica o contestazione immediata fa assumere a questo verbale lo status di “ILLECITO PRINCIPALE” dal quale iniziano a decorrere i termini per il pagamento dei verbali che possono essere unificati.

Come fare

L’interessato che ricade nel campo di applicazione dell’art. 198-bis del Codice della Strada, valutata la convenienza, attiva la procedura col comando di Polizia che ha contestato/notificato per primo la violazione per poter effettuare il pagamento della sanzione triplicata, chiedendo agli altri uffici di Polizia archiviazione con pagamento però delle spese di notifica/procedimento già indicate sui verbali notificati.

Il pagamento del triplo del minimo edittale oltre alle spese di accertamento e notifica relativo a tutte le violazioni può essere effettuato entro 100 giorni dalla prima notificazione o contestazione immediata.

Se già pagata la sanzione relativa alla prima violazione contestata o notificata, entro 100 giorni può effettuare integrazione del pagamento da corrispondere all’organo di polizia stradale che ha effettuato la prima notificazione o contestazione immediata comprendente tutte le spese di accertamento e notifica di tutti i verbali.

Questo pagamento è presupposto per istanza di archiviazione delle violazioni assorbite, su istanza dell’interessato al comando che ha accertato ciascuna VIOLAZIONE/I ASSORBITA/E nel termine di 120 giorni dalla notifica dell’ILLECITO PRINCIPALE.
All’istanza occorre allegare:

  • versamento della sanzione per verbale principale maggiorato secondo quanto previsto dall’art. 198bis oltre alle eventuali spese di accertamento e notificazione relative a tutti i verbali;
  • copia dei verbali relativi a ciascuno degli illeciti con indicazione del giorno in cui sono stati notificati;
  • versamento delle spese di accertamento e notifica del verbale o dei verbali dei quali si chiede archiviazione al comando a cui si presenta istanza.



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