Funzioni e Competenze

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La polizia locale è il principale regolatore della vita di tutti i giorni nello spazio pubblico delle città e nel territorio. Regola il traffico e contrasta i comportamenti di guida rischiosi, tutela i consumatori e garantisce il rispetto delle regole del commercio, tutela l’ambiente, controlla lo sviluppo edilizio e contrasta l’abusivismo, presidia, prevalentemente a piedi, lo spazio pubblico per garantire sicurezza nelle città e nel territorio.

Trasformazione delle città e ruolo della polizia locale

Se oggi sempre più spesso si parla pubblicamente delle polizie locali, della loro importanza e della loro necessaria qualificazione, questo non nasce da un cambiamento o da un nuovo arricchimento di funzioni, o dal suo trasformarsi in polizia di sicurezza, ma dai cambiamenti intervenuti nelle città e nei territori,  che sono il  “luogo di lavoro”, il contesto operativo della polizia locale.

Da oltre un decennio le città italiane  sono al centro di una trasformazione urbana e sociale sempre più rapida e convulsa. Una trasformazione che investe lo spazio pubblico delle città come un fiume in piena, che produce disordine fisico e sociale; un disordine che va regolato giorno per giorno e mantenuto entro limiti accettabili. Nello spazio pubblico i fenomeni negativi si sommano e si intrecciano: fretta, maleducazione, inciviltà, violazione delle norme del vivere civile, degrado ambientale, mercati illegali, criminalità di strada.

In questo spazio la polizia locale fa di tutto: informa, educa, regola, sanziona, difende i più deboli da grandi e piccole prevaricazioni. Svolge cioè la propria specifica funzione di regolatore della vita sociale e lo fa conoscendo e applicando la legge, cioè le regole di vita che la comunità nazionale e locale democraticamente si è data. Per questo gli operatori, non possono e non  vogliono girare mai la testa dall’altra parte, e intervengono, se necessario, anche utilizzando i propri poteri di polizia di sicurezza e giudiziaria.

E’ questa funzione così complessa che fa della polizia locale il principale strumento ordinario di regolazione e rassicurazione di ciò che avviene nello spazio pubblico delle città, una risorsa fondamentale delle politiche di miglioramento della sicurezza urbana.

Per questo non c’è bisogno di un’altra polizia di sicurezza, ma c’è bisogno di una polizia locale sempre più qualificata, professionale e attrezzata.

Testo estratto dalla dichiarazione congiunta “La polizia locale oggi”, approvata il 5 ottobre 2007. Scarica il testo completo (pdf, 197.96 KB)


Legge Regione Liguria n. 31/2008 Disciplina in materia di polizia locale

Articolo 16
(Attività di polizia municipale)

I comuni, singoli o associati, istituiscono il corpo di polizia municipale prioritariamente al fine di garantire l’ordinato svolgimento delle seguenti attività:
a) organizzazione e svolgimento delle attività di accertamento delle violazioni inerenti le funzioni di polizia amministrativa attribuite all’ente di appartenenza o delegate dalla Regione;
b) attività di polizia stradale, nell’ambito del territorio di competenza, come previsto dal d.lgs. 285/1992;
c) tutela del consumatore, comprensiva delle attività di polizia amministrativa commerciale e annonaria con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
d) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva delle attività di vigilanza sull’attività edilizia;
e) tutela dei beni paesaggistici, naturalistici e ambientali;
f) tutela della sicurezza urbana, ivi comprese le attività di polizia giudiziaria e le attività di pubblica sicurezza nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato;
g) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
h) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
i) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 i corpi di polizia municipale:
a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell’anno;
b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di operatori di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a sette salvo quanto previsto al comma 4;
c) gestiscono una centrale radio operativa;
d) promuovono l’organizzazione e l’integrazione delle attività per aree territoriali omogenee.

I corpi di polizia municipale, ove possibile, privilegiano un’organizzazione improntata al principio del decentramento e adottano moduli operativi di prossimità nei confronti della collettività amministrata dall’Ente locale di appartenenza.

La Giunta regionale può stabilire, con proprio atto, i criteri generali di deroga al numero degli operatori di cui al comma 2, lettera b).

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