Lotta alla contraffazione e all’abusivismo commerciale

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Il commercio abusivo e la contraffazione, diffusi a livello globale, sono evidenti anche nei nostri territori soprattutto nel periodo estivo e sulle spiagge.

Contraffazione e vendita abusiva senza autorizzazioni procurano perdite economiche per il sistema produttivo nazionale, arrecano danni ai prodotti del Made in Italy, rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, perdita di posti di lavoro a vantaggio dell’incremento di lavoro nero e riduzione degli investimenti delle imprese in innovazione e creatività.

Il fenomeno interessa moltissimi prodotti: giocattoli, alimenti, bevande, medicinali, sigarette, apparecchi elettrici di uso comune, ricambi di auto e molto altro ancora.

Gli oggetti contraffatti oltre a presentare una qualità inferiore rispetto a quelli autentici, possono anche essere un serio pericolo per chi li utilizza: se il costruttore originale si assume la responsabilità dei prodotti che fabbrica, con i costi che ne derivano, chi li falsifica invece no, a danno di chi li usa.

Apparecchi elettrici non correttamente isolati, giocattoli costruiti con materiali non idonei, medicinali senza principio attivo, ricambio d’auto non a norma, capi di vestiario contenenti sostanze nocive per la colorazione rappresentano dei pericoli per la vita e la salute delle persone che li utilizzano.

Le sanzioni

Le sanzioni previste dalla normativa sono molto severe e prevedono il sequestro della merce venduta o acquistata:

ACQUISTARE prodotti contraffatti o anche non contraffatti venduti in modo illegale:
denuncia penale per il reato di ricettazione (art. 473 del codice penale) o di incauto acquisto (art. del 712 codice penale) oppure sanzione amministrativa di 1.000 euro (per la violazione dell’art. 1 comma 7 del Decreto Legge  n. 35/05 convertito con Legge 80/2005 e poi modificato dalla Legge  n. 248/05 e dalla Legge n. 49/06).

VENDERE prodotti contraffatti o anche non contraffatti ma senza autorizzazione:
denuncia penale per il reato di ricettazione (art. 473 del codice penale) oppure violazione delle norme sul commercio (art. 29 del decreto legislativo 114/98 -legge regionale Liguria n.1/2007 ) che prevede la sanzione amministrativa di 5.000 euro.

7 regole per proteggersi dalla contraffazione

La contraffazione non è sempre evidente. Per evitare di acquistare inconsapevolmente merce contraffatta è importante seguire alcune semplici regole.

  1. Evita di comprare prodotti troppo economici; un prezzo troppo basso può essere invitante ma è indice di scarsa qualità; può sembrare un’occasione e invece si compra un prodotto che non dura, e si deteriora molto prima dell’originale.
  2. Per gli acquisti rivolgiti sempre a venditori autorizzati, che offrono garanzie sull’origine della merce; diffida di prodotti che vengono proposti per strada o sulla spiaggia da venditori irregolari, in banchetti e mercatini improvvisati.
  3. Chiedi, prima di eseguire acquisti di rilevante valore, la consulenza di persone che abbiano maggiore conoscenza del prodotto.
  4. Controlla sempre le etichette dei prodotti acquistati (l’etichetta è la loro “carta d’identità”) e diffida di quelli con scritte minuscole o poco chiare o privi delle indicazioni d’origine e del “marchio CE”; le etichette più corrette sono quelle che garantiscono la migliore conoscenza del prodotto: trasparenza del marchio, processo produttivo, luogo di produzione e caratteristiche.
  5. Acquista solo prodotti in confezioni e con imballaggi integri, con il nome del produttore, assicurandoti della loro provenienza e di eventuali marchi di qualità o certificazione.
  6. Presta cautela per le vendite effettuate “porta a porta”: se non si ricevono notizie precise sull’identità e sui recapiti (telefono, domicilio ecc.) del venditore, è possibile che si tratti di prodotti contraffatti.
  7. Presta particolare attenzione all’acquisto di prodotti proposti su internet o da programmi televisivi, soprattutto nei casi in cui non sia prevista la possibilità di prendere visione della merce prima dell’acquisto e restituirla una volta ricevuta.

Il marchio CE

Il marchio CE, che significa Marchio di Conformità Europea, è rappresentato da un simbolo grafico specifico che garantisce al consumatore la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla messa in servizio del prodotto fino allo smaltimento.

Logo originale del Marchio CE

marchio ce

Un prodotto che viene commercializzato in Europa deve avere il marchio CE sia che venga fabbricato in Cina, sia che venga fabbricato in un paese dell’Unione Europea come l’Italia.

Prodotti che devono avere la Conformità Europea.
Giocattoli, dispositivi medici, dispositivi elettrici, occhiali da sole, occhiali da vista, dispositivi a gas, macchine, radio e TV, segnaletica stradale verticale, ecc. In questi prodotti il marchio è obbligatorio, perché espongono l’acquirente a rischi anche molto gravi durante l’utilizzo.

Prodotti in cui il marchio CE non è obbligatorio
Mobili in legno, porte blindate, infissi, articoli da giardinaggio, orologi, strumenti musicali non elettrici, materassi, forbici, posateria, piatti e bicchieri, calzature, valigeria.

La contraffazione del marchio CE

Come gli altri marchi, anche quello di Conformità Europea è esposto al rischio di contraffazione. Una delle più conosciute è quella del marchio CE – China Export.

In effetti i disegni grafici di questi marchi si differenziano veramente di poco, portando il consumatore a confonderli facilmente. Il primo aspetto da considerare per distinguere il simbolo originale da uno contraffatto è la distanza tra la C e la E.
Infatti queste due lettere dovranno essere separate da uno spazio preciso corrispondente a un ipotetico cerchio che partendo dalla C, andrà a toccare la parte centrale della E. Inoltre le due lettere stesse, dovranno essere disegnate ciascuna all’interno di un singolo cerchio.

Fonte: Ministero dello sviluppo economico

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