Le corsie ciclabili, cosa sono e come funzionano

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CORSIE CICLABILI (1)

Le 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗶𝗲 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 sono destinate alla circolazione delle biciclette ma possono essere utilizzate, per brevi tratti, da altri veicoli in caso di necessità (ad esempio per l’incrocio di veicoli su strade strette o per accedere a uno spazio di sosta) e se non impegnate da biciclette.

Le bici sulle corsie ciclabili hanno sempre la priorità rispetto agli altri veicoli.

Le 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗶𝗲 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 devono essere usate 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗼 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶 𝘃𝗲𝗶𝗰𝗼𝗹𝗶.


A differenza delle piste ciclabili, che rappresentano uno spazio totalmente riservato e invalicabile dagli altri mezzi, le corsie ciclabili sono dichiaratamente valicabili quando necessario anche dagli altri mezzi, fermo restando il fatto che come uso stabile sono destinate alla circolazione delle biciclette.

Il concetto di corsia ciclabile è stato introdotto dal decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 e successivamente modificato dalla legge n. 120 dell’11 settembre 2020. Nel codice della strada sono definiti due tipi di corsie ciclabili:

  1. Corsia ciclabile: è situata sul lato destro delle strade a senso unico e consente ai ciclisti di viaggiare nella stessa direzione del traffico veicolare.
  2. Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: è posizionata sul lato sinistro di una strada urbana a senso unico e permette ai ciclisti di viaggiare nella direzione opposta al traffico veicolare.

Le corsie ciclabili sono delimitate da strisce bianche, che possono essere continue o tratteggiate, e dal simbolo di una bicicletta dipinto sull’asfalto.

A Loano, nella zona centrale, sono presenti alcuni chilometri di corsie ciclabili.


Riferimenti normativi

Codice della Strada

Art. 3. Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile puo’ essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l’uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa e’ parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile puo’ essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all’articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.

Art. 145. Precedenza.

4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.

Art. 182. Circolazione dei velocipedi
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.

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