Dal 1 giugno 2018 è possibile acquisire i rapporti di incidente stradale online, un servizio accessibile a utenti privati e professionisti, come avvocati, infortunistiche stradali e periti assicurativi delegati dalle compagnie assicurative. Per usufruire del servizio basta visitare il sito www.incidentistradali.com e registrarsi. I professionisti già registrati nel portale non hanno bisogno di un’ulteriore registrazione e possono operare con le credenziali già in loro possesso.
Dopo la registrazione, gli utenti devono fornire un indirizzo email e una password per accedere al sito. Successivamente, devono selezionare un Comune associato (Loano o Finale Ligure), inserire la data dell’incidente e il numero di targa del veicolo coinvolto per richiedere il rapporto e/o il corredo fotografico del sinistro. Il sistema verificherà la presenza dell’incidente nell’archivio e genererà una stringa alfanumerica univoca per identificare la richiesta.
Per completare l’acquisizione, è necessario inviare una copia di un documento di identità (per i privati) o una copia del mandato/delega (per i professionisti) all’indirizzo email dedicato dell’Ufficio Unico Infortunistica Stradale (ufficioinfortunistica@plrivieradiponente.it), sempre indicando la stringa alfanumerica generata dal sistema.
Il vantaggio di questo servizio è la possibilità di ottenere i rapporti di incidente da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, senza la necessità di recarsi agli sportelli degli Uffici dell’Associazione e con la comoda integrazione con PagoPA per il pagamento dei diritti di segreteria.
TARIFFE DAL 01/01/2026
| Relazione incidente stradale | € 38,00 |
| Fascicolo fotografico | € 25,00 |
| Relazione incidente con fascicolo fotografico e rilievo planimetrico | € 108,00 |
RICHIESTA COPIA CARTACEA (per Privati)
E’ possibile richiedere copia cartacea del rapporto dell’incidente stradale compilando la RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI disponibile nella sezione Documenti facendo riferimento alle tariffe specifiche sopra evidenziate.
La richiesta va inviata al Protocollo del Comune interessato oppure inviata all’Ufficio Unico Infortunistica Stradale via e-mail all’indirizzo ufficioinfortunistica@plrivieradiponente.it
Il richiedente verrà contattato per il ritiro della copia quando disponibile.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Si indicano di seguito le modalità di pagamento in caso di presentazione richiesta allo sportello e non online, a seconda del luogo del sinistro:
| Loano |
| A mezzo IUV PagoPa che sarà emesso a seguito di istanza accesso agli atti |
| Finale Ligure |
| Servizio Tesoreria Comunale IBAN IT87C0760110600000000276170 |
| C/C postale n° 276170 – Intestato a Comune di Finale Ligure Servizio Tesoreria |
Chiunque può chiedere un appuntamento per esporre un problema o fare una segnalazione. Il modo più rapido per farlo è contattando telefonicamente gli uffici.
La festa della Polizia Locale si celebra annualmente in occasione di San Sebastiano, suo patrono, il 20 gennaio.
Sebastiano, Comandante della Guardia Pretoriana di Diocleziano, diffuse il cristianesimo all’interno dell’esercito convertendo i compagni d’arme e i funzionari di corte. Fu Diocleziano stesso a condannarlo a morte, dopo aver scoperto della sua fede.

L’iconografia cristiana, la letteratura e la tradizione popolare di ogni tempo rappresentano San Sebastiano giovanissimo e trafitto da poche frecce: nelle braccia, nel petto, alle gambe come se gli esecutori, i suoi stessi soldati che lo amavano, avessero tentato di risparmiarlo, mentre gli “Atti” della sua passione confermano che fu trafitto da tanti dardi da poter essere paragonato ad un riccio.
Abbandonato sul campo, perché considerato morto, fu ritrovato notte tempo dai compagni di fede. Era notte avanzata quando la pietosa Irene giunse al luogo del martirio per portare via il corpo e dargli onorata sepoltura nelle catacombe: ma il martire non era morto.
Lo fece quindi portare da alcuni servi nel palazzo imperiale dove ella abitava e qui aiutata dal prete Policarpo, curò le terribili ferite così che Sebastiano in pochissimo tempo tornò a rifiorire.
Tuttavia, Sebastiano aveva ormai votato la propria vita a Dio e così un giorno presentatosi a Diocleziano gli gridò: “Diocleziano, sono un uomo uscito dalla tomba per avvertirti che si avvicina il tempo della vendetta! Tu hai bagnato questa città col sangue dei servi di Dio e la sua collera poserà grave su di te: morrai di morte violenta e Dio darà alla sua Chiesa un imperatore secondo il suo cuore. Pentiti mentre è tempo e domanda perdono a Dio.”
Un profondo silenzio, rotto soltanto dalla proclamazione della condanna a morte, seguì queste parole. Come si usava solo per gli schiavi, Sebastiano fu fustigato e annegato.
Era il 20 gennaio dell’anno 304 d.C.
Il suo corpo fu gettato nella cloaca che passa sotto la via dei Trionfi, presso l’arco di Costantino.
Gli “Atti” narrano che il Santo apparve alla matrona romana Lucina, alla quale chiese di essere sepolto nel sacro recinto presso le spoglie degli apostoli Pietro e Paolo, dopo averle indicato il luogo dove il suo corpo era rimasto impigliato.
Lucina ritrovò, con l’aiuto dei cristiani, il corpo di San Sebastiano e lo seppellì con tutti gli onori nel Cimitero ad Catacumbas, meta di venerazione in ogni tempo.
Nel IV secolo fu costruita una basilica chiamata “Ecclesia Apostolorum” e tale titolo rimase fino al IX secolo, quando prevalse la denominazione di Basilica di San Sebastiano (sull’Appia Antica a Roma). Le sacre Reliquie sono conservate sull’altare della cripta.
La fama di San Sebastiano si propagò rapidamente nell’antichità, nel medioevo, sino al XVI secolo anche come taumaturgo e protettore contro la peste. Papa Caio lo elesse Difensore della Chiesa; di molte corporazioni, come gli arcieri, è il protettore. La gioventù di Azione Cattolica lo ha prescelto come modello di vita.
Attualmente è patrono dei Vigili Urbani d’Italia e compatrono di Roma.
In questi tempi di dissacrazione e negazione dei valori spirituali e religiosi, umani e sociali, la figura di San Sebastiano è sempre più viva e attuale e la sua intercessione è implorata per aiutare i giovani disorientati e fuorviati, a salvarsi dal peccato.
Le richieste di esenzione di pagamento dei parcheggi per donne in gravidanza e veicoli elettrici vengono gestite dall‘Ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazza Italia n. 2 Loano
Le pratiche di rilascio, rinnovo e duplicato del contrassegno invalidi sono seguite dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Loano
Vai alla pagina dedicata sul sito del Comune di Loano.
Per accesso agli atti relativo a relazioni di incidente stradale è invece disponibile il sito https://www.incidentistradali.com/
Contatti per appuntamenti:
Segreteria Comando Polizia Municipale
Telefono n. 019691380
E-mail: segreteriacomando@comunefinaleligure.it
Per richieste di pronto intervento contatta la centrale operativa al numero 0199379444

I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
Può avvalersi della facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei
familiari conviventi.
La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all’articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all’articolo 204-bis.
Entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza il Servizio adotta provvedimento di accoglimento o di rigetto (decorso il termine di 90 giorni l’istanza si intenderà respinta anche in assenza di un
diniego esplicito) e lo comunica all’interessato con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione ovvero del provvedimento di rigetto con le modalità di cui all’articolo 201cds.
In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.
La ripartizione del pagamento segue il seguente schema:
1) massimo n. 12 rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000
2) massimo n. 24 rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000
3) massimo n. 60 rate se l’importo dovuto supera euro 5.000
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni dell’art. 203 c.
Modalità di accesso:
E’ possibile utilizzare il canale online oppure compilare il modulo presente nella sezione Documenti, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione inviandolo:
- a mezzo raccomandata A.R. (farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante);
- via mail all’indirizzo: comando@comuneloano.it
- via Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: loano@peccomuneloano.it
- consegnata a mano presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) del Comune di Loano Piazza Italia n. 2 negli orario di apertura.
La polizia locale è il principale regolatore della vita di tutti i giorni nello spazio pubblico delle città e nel territorio. Regola il traffico e contrasta i comportamenti di guida rischiosi, tutela i consumatori e garantisce il rispetto delle regole del commercio, tutela l’ambiente, controlla lo sviluppo edilizio e contrasta l’abusivismo, presidia, prevalentemente a piedi, lo spazio pubblico per garantire sicurezza nelle città e nel territorio.
Trasformazione delle città e ruolo della polizia locale
Se oggi sempre più spesso si parla pubblicamente delle polizie locali, della loro importanza e della loro necessaria qualificazione, questo non nasce da un cambiamento o da un nuovo arricchimento di funzioni, o dal suo trasformarsi in polizia di sicurezza, ma dai cambiamenti intervenuti nelle città e nei territori, che sono il “luogo di lavoro”, il contesto operativo della polizia locale.
Da oltre un decennio le città italiane sono al centro di una trasformazione urbana e sociale sempre più rapida e convulsa. Una trasformazione che investe lo spazio pubblico delle città come un fiume in piena, che produce disordine fisico e sociale; un disordine che va regolato giorno per giorno e mantenuto entro limiti accettabili. Nello spazio pubblico i fenomeni negativi si sommano e si intrecciano: fretta, maleducazione, inciviltà, violazione delle norme del vivere civile, degrado ambientale, mercati illegali, criminalità di strada.
In questo spazio la polizia locale fa di tutto: informa, educa, regola, sanziona, difende i più deboli da grandi e piccole prevaricazioni. Svolge cioè la propria specifica funzione di regolatore della vita sociale e lo fa conoscendo e applicando la legge, cioè le regole di vita che la comunità nazionale e locale democraticamente si è data. Per questo gli operatori, non possono e non vogliono girare mai la testa dall’altra parte, e intervengono, se necessario, anche utilizzando i propri poteri di polizia di sicurezza e giudiziaria.
E’ questa funzione così complessa che fa della polizia locale il principale strumento ordinario di regolazione e rassicurazione di ciò che avviene nello spazio pubblico delle città, una risorsa fondamentale delle politiche di miglioramento della sicurezza urbana.
Per questo non c’è bisogno di un’altra polizia di sicurezza, ma c’è bisogno di una polizia locale sempre più qualificata, professionale e attrezzata.
Testo estratto dalla dichiarazione congiunta “La polizia locale oggi”, approvata il 5 ottobre 2007. Scarica il testo completo (pdf, 197.96 KB)
Legge Regione Liguria n. 31/2008 Disciplina in materia di polizia locale
Articolo 16
(Attività di polizia municipale)
I comuni, singoli o associati, istituiscono il corpo di polizia municipale prioritariamente al fine di garantire l’ordinato svolgimento delle seguenti attività:
a) organizzazione e svolgimento delle attività di accertamento delle violazioni inerenti le funzioni di polizia amministrativa attribuite all’ente di appartenenza o delegate dalla Regione;
b) attività di polizia stradale, nell’ambito del territorio di competenza, come previsto dal d.lgs. 285/1992;
c) tutela del consumatore, comprensiva delle attività di polizia amministrativa commerciale e annonaria con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
d) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva delle attività di vigilanza sull’attività edilizia;
e) tutela dei beni paesaggistici, naturalistici e ambientali;
f) tutela della sicurezza urbana, ivi comprese le attività di polizia giudiziaria e le attività di pubblica sicurezza nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato;
g) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
h) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
i) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.
Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 i corpi di polizia municipale:
a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell’anno;
b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di operatori di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a sette salvo quanto previsto al comma 4;
c) gestiscono una centrale radio operativa;
d) promuovono l’organizzazione e l’integrazione delle attività per aree territoriali omogenee.
I corpi di polizia municipale, ove possibile, privilegiano un’organizzazione improntata al principio del decentramento e adottano moduli operativi di prossimità nei confronti della collettività amministrata dall’Ente locale di appartenenza.
La Giunta regionale può stabilire, con proprio atto, i criteri generali di deroga al numero degli operatori di cui al comma 2, lettera b).

