Sospensione breve della patente (art. 218-ter C.d.S.)

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Entrata in vigore: 14 dicembre 2024
Riferimenti normativi:

  • Legge 25 novembre 2024, n. 177 – “Interventi in materia di sicurezza stradale”
  • Art. 218-ter, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

1. A chi si applica

  • Conducenti la cui patente (italiana o estera) presenti un punteggio residuo inferiore a 20 punti al momento dell’accertamento di particolari violazioni (successivo punto 3).
  • Deve trattarsi di conducenti identificati al momento della violazione.

2. Durata della sospensione breve

Punteggio residuo sulla patenteDurata standardDurata raddoppiata (se incidente)
10 – 19 punti7 giorni14 giorni
1 – 9 punti15 giorni30 giorni

La misura si applica “automaticamente”, senza ordinanza prefettizia, al momento del ritiro della patente da parte dell’agente accertatore.


3. Violazioni che comportano la sospensione breve

La sospensione breve si applica solo in caso di accertamento di una delle seguenti violazioni tassativamente indicate nella norma:

  • articolo 6, comma 4, lettera b), per le violazioni concernenti il mancato rispetto dei segnali di senso vietato (divieto di accesso di cui alla figura II 47 art. 116 regolamento del cds) e di divieto di sorpasso (di cui alla figura II 48 art. 116 regolamento cds) collocati fuori dei centri abitati.
  • articolo 143, comma 11. Circolazione contromano;
  • articolo 145, comma 10. Precedenza;
  • articolo 146, comma 3. Prosecuzione della marcia con il semaforo rosso;
  • articolo 147, comma 5. Relativo a tutte le ipotesi di comportamento non conforme ai segnali del passaggio a livello;
  • articolo 148, comma 9-bis e comma 15, per la violazione dei commi 2, 3 e 8. Sorpasso a destra, corretta esecuzione della manovra di sorpasso, possibilità di eseguire il sorpasso, sorpasso dei tram, e il sorpasso di velocipedi (distanza laterale durante il sorpasso);
  • articolo 149, comma 5. Distanza di sicurezza tra veicoli nei soli casi da cui derivi un incidente e gravi danni ai veicoli;
  • articolo 154, comma 7, e comma 8, per la violazione dei commi 1 e 3. Esecuzione di alcune manovre come, ad esempio, inversione di marcia, cambio direzione o corsia, retromarcia;
  • articolo, 171, comma 2. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote;
  • articolo 172, commi 10 e 11. Mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini, o alterazione o ostacolo del normale funzionamento degli stessi;
  • articolo 173, comma 3-bis. Uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, ovvero uso di cuffie sonore;
  • articolo 174, commi 6, 7, terzo periodo e 11, ultimo periodo. Superamento della durata di guida o incompleto riposo giornaliero per un tempo superiore al 20%; superamento dei limiti dei tempi di guida settimanale o incompleto riposo settimanale per un periodo superiore al 20%; circolazione durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio per eseguire i riposi prescritti;
  • articolo 176, commi 1, lettera b), 2, lettera a), 5, 7 e 8. Retromarcia anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio; uso scorretto della corsia di accelerazione e mancata precedenza da parte di chi si immette nel flusso della circolazione; sosta o fermata vietata su carreggiate, rampe e svincoli; mancata accensione delle luci di posizione durante la sosta; mancato utilizzo del triangolo in caso di sosta forzata d’emergenza;
  • articolo 186-bis, comma 2. Conducenti per i quali vige la prescrizione di alcool zero, che circolano con un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,50 g/l;
  • articolo 191, comma 4. Comportamento dei conducenti verso i pedoni nei casi di mancata precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce, mancata precedenza ai pedoni nelle strade prive di strisce, mancata precedenza alle persone invalide che attraversano la strada.

4. Procedura e decorrenza

  • Accertamento e ritiro: la patente viene ritirata immediatamente dall’agente o organo di polizia stradale.
  • Decorrenza: il periodo di sospensione inizia dal giorno del ritiro; se non è possibile ritirarla, decorre dalla data di contestazione o notifica del verbale.
  • Annotazione: l’annotazione della sospensione è trasmessa all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a cura dell’ufficio o comando di competenza.

5. Restituzione della patente

Al termine del periodo di sospensione:

  1. Recarsi presso l’Ufficio Polizia Locale o il Comando che ha effettuato il ritiro.
  2. Presentare il verbale di ritiro della patente.
  3. Ritirare la patente.

6. Permesso orario di guida

In alternativa, durante la sospensione breve è possibile richiedere un permesso orario per esigenze lavorative o sanitarie (art. 218-ter, c. 5), per determinate fasce orarie per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

  • Presentazione domanda: modulo disponibile presso il Comando Polizia Locale.
  • Documentazione richiesta:
    • Copia del verbale di contestazione
    • Documento d’identità valido
    • Modulistica compilata
  • Ore e fasce orarie
    • Il permesso può prevedere fino a 3 ore di guida al giorno, ripartite in fasce orarie precise.
    • L’ordinanza specifica sia i giorni in cui è autorizzata la guida, sia le esatte fasce orarie.
  • Calcolo dell’estensione della sospensione
    • Se l’istanza viene accolta, il periodo di sospensione originario viene prolungato di un numero di giorni pari a: 2 × (totale ore autorizzate), arrotondato per eccesso.
    • Esempio: permesso di 3 h/giorno per 7 giorni → 3 × 7 = 21 ore totali → 21 × 2 = 42 ore ovvero 2 giorni di proroga
  • Decorrenza dei giorni aggiuntivi
    • I giorni di proroga si sommano al termine della sospensione breve originaria.
    • Decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del periodo iniziale di sospensione.
  • Obblighi durante il permesso
  • Esibire sempre l’ordinanza-prefettizia (o il permesso rilasciato dal Comando) nelle fasce orarie autorizzate.
  • Il permesso è annotato presso l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

7. Sanzioni in caso di guida durante la sospensione

Chi guida abusivamente o oltre i limiti del permesso orario:

Sanzione amministrativa da € 2.046 a € 8.186

Documenti

Documento
Richiesta permesso provvisorio di guida (art. 218-ter cds)

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